STATUTO ALBERTINO

E' lo Statuto concesso da Carlo Alberto, re di Sardegna, nel 1848. Era diviso in due parti. Nella prima gli articoli più importanti sancivano l'autorità della monarchia e della figura del re riaffermando l'importanza della religione cattolica, considerata l'unica religione ufficiale dello Stato. Ma, nella seconda parte, altri articoli riportavano tutte le garanzie. I diritti e le libertà già sancite dalle costituzioni francese, inglese e americana. Riportiamo qui di seguito gli articoli più importanti.

 

Art. 1 - La Religione Cattolica , Apostolica e Romana è la sola Religione dello Stato. Gli altri culti ora esistenti sono tollerati conformemente alle leggi.

Art. 2 - Lo Stato è retto da un Governo Monarchico Rappresentativo. Il Trono è ereditario secondo la legge salica

Art. 3 - Il potere legislativo sarà collettivamente esercitato dal Re e da due Camere: il Senato, e quella dei Deputati.

Art. 4 - La persona del Re è sacra ed inviolabile.

Art. 5 - Al Re solo appartiene il potere esecutivo. Egli è il Capo Supremo dello Stato: comanda tutte le forze di terra e di mare; dichiara la guerra; fa i trattati di pace, d'alleanza, e di commercio ed altri, dandone notizia alle Camere. I trattati che importassero un onere alle finanze, o variazioni di territorio dello Stato, non avranno effetto se non dopo ottenuto l'assenso delle Camere.

Art. 6-Il Re nomina tutte le cariche dello Stato; e fa i decreti e i regolamenti necessari per l'esecuzione delle leggi.

 

DEI DIRITTI E DEI DOVERI DEI CITTADINI

Art. 26 - La libertà individuale è guarentita. Niuno può essere arrestato o tradotto in giudizio se non nei casi previsti dalla legge, e nelle forme che essa prescrive.

Art. 27 - Il domicilio è inviolabile. Niuna visita domiciliare può aver luogo se non in forza della legge, e nelle forme che essa prescrive.

Art. 28 - La Stampa sarà libera, ma una legge ne reprime gli abusi. Tuttavia le bibbie, i catechismi, i libri liturgici e di preghiere non potranno esse re stampati senza il preventivo permesso del Vescovo.

Art. 29 Tutte le proprietà, senza alcuna eccezione, so no inviolabili. Tuttavia, quan do l'interesse pubblico legalmente accertato lo esiga, si può essere tenuti a cederle in tutto o in parte, mediante una giusta indennità conformemente alle leggi.

Art. 30 - Nessun tributo può essere imposto o riscosso se non è stato consentito dalle Camere e sanzionato dal Re.

Art. 31 - Il debito pubblico è guarentito. Ogni impegno dello Stato verso i suoi creditori è inviolabile.

Art. 32 È riconosciuto il diritto di adunarsi pacificamente e senz'armi, uniformandosi alle leggi che possono regolarne l'esercizio nell'interesse della cosa pubblica. Questa disposizione non è applicabile alle adunanze in luoghi pubblici, od aperti al pubblico, i quali rimangono intieramente soggetti alle leggi di polizia.

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